Cittadinanza (2014): la prova inconfutabile dell’esistenza de facto del Territorio Libero di Trieste

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I documenti che presentiamo di seguito, rilasciati recentemente​ dalla Repubblica di Slovenia, amministratrice di parte del Territorio Libero di Trieste, delineano ​oggi un importante e inedito passo verso la definizione e l’applicazione dei diritti dei cittadini del TLT/STO/FTT.

È vivamente consigliato consultare anche le note a fine pagina.

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Ecco perchè:

1.  La cittadinanza del Territorio Libero di Trieste è mai entrata in vigore? 
.​ ​I​l Trattato di pace che ha determinato l’attuale assetto geopolitico alla fine del secondo conflitto mondiale con gli allegati inerenti il TLT/STO/FTT [​nota ​1] e massimamente con la perdita di sovranità italiana sullo stesso Territorio (​c.d. Trattato di Pace 10 febbraio 1947, Art. ​21.2, leggere per credere [​nota ​2​]), oltre a​i documenti allegati a questa comunicazione, parlano chiaro .​

Iscrizione al registro civile, esempio n.1 – clicca per  visualizzarla

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Iscrizione al registro civile, esempio n.2 – clicca per  visualizzarla

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2.  La cittadinanza del Territorio Libero di Trieste è tuttora valida? 
.​ Né il Memorandum di Londra [nota​ 3] né il trattato bilaterale di Osimo indicano alcuna disposizione a riguardo, e nemmeno potrebbero. Quindi, nel 2014 non esiste alcun trattato internazionale che ne abbia determinato la decadenza – nè è mai stato nemmeno accennato ​alc​un processo democratico o consultivo della popolazione – il Diritto fondamentale alla cittadinanza [​nota ​4] per i cittadini del Territorio Libero di Trieste risulta, perciò essere pienamente in vigore ad oggi, anche secondo la legge interna ai singoli Stati  [​nota ​5].

3.  Ma nessuno mi ha mai detto nulla per decenni! Come può essere? 
​In effetti può sembrare incredibile – oggi – ​ma decenni di controllo strettissimo dei media locali e non​ solo ​[nota ​6], oltre alla poca organizzazione dei cittadini del Territorio e ​al​la difficoltà, senza internet, ​ad attingere ai documenti e alle fonti​ originali​, hanno finora congelato la situazione . Oggi, questo stato di cose lo stiamo cambiando; fine della rassegnazione.

4.  Ancora non ci credo. Davvero non esiste alcun documento che trasferisca la cittadinanza del Territorio Libero a quella italiana/slovena/croata? 
Non esiste nulla del genere .

5.  C’è qualcuno che riconosce questa cittadinanza, oggi? 
I documenti allegati, rilasciati nel 2014 come certificati storici, dimostrano che la Repubblica di Slovenia, per esempio, ad oggi riconosce formalmente l’esistenza della cittadinanza del Territorio Libero di Trieste.
Infatti, presso le Amministrazioni comunali, i cittadini del Territorio Libero di Trieste hanno diritto di accedere ai propri dati storici. Che si tratti di certificati di matrimonio come di residenza o altro, la cittadinanza del Territorio Libero viene segnalata chiaramente e regolarmente .

Documento di matrimonio, esempio n.1 – clicca per visualizzarlo

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Documento di matrimonio, esempio n.2 – clicca per visualizzarlo

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6.  Cosa implica di fatto l​a cittadinanza del Territorio Libero di Trieste, per la singola persona? 
Fra le varie conseguenze, vi sono certamente:
• totale esenzione dal pagamento del debito pubblico dei paesi amministratori (All. X, Art. 5)​
• totale esenzione da tasse ed imposte su base territoriale (come l’IVA);
• pieno diritto a ricevere le pensioni ​dallo Stato verso cui si sono pagati i contributi (All. X, Art. 8);
• nessun obbligo di servizio militare o civile, né in passato né in futuro (All. VI, Art. 3);
• piena libertà linguistica, di culto, di pensiero, di insegnamento. (All. VI, Art. 4 e 7)​;
• partecipazione alla vita di uno Stato fondato su solide basi democratiche (All. VI, Art. 10.1 e 12);​
• diritto ad istituire un proprio sistema monetario, ferroviario, dell’aviazione ed un registro navale per il centro Europa (All. VI, Art. 30-33);
• precedenza, a parità di curriculum, in tutte le assunzioni all’interno del Porto Libero (All. VIII, Art. 18.3), dove sono possibili anche attività manifatturiere e di trasformazione merci (All. VIII, Art. 7).

7.  Cosa implica l’acquisizione della cittadinanza del Territorio Libero di Trieste per la finalizzazione dello Stato? 
Nel Public International Law (diritto pubblico internazionale), è un concetto assodato e basilare che la cittadinanza implica la sovranità : “Citizenship implies sovereignty, whereas nationality does not.”​ [nota 7]

Cittadinanza = Sovranità

8.  C’è un ulteriore concetto importantissimo, cruciale da comprendere, che OGNI triestino deve assolutamente sapere. 
La sovranità, per uno Stato, è il potere supremo.  “Sovranità, in teoria politica, massima responsabile, o autorità, nel processo decisionale dello Stato e nel mantenimento dell’ordine” Enciclopædia Britannica [​nota ​8​​]

Sovranità = Stato​

9. Chi è ad avere la “massima autorità”, quindi? 
Questo potere , nel Territorio Libero di Trieste, di conseguenza, non è proprio​ ​delle amministrazioni che si sono fin​ora susseguite, ma appartiene​ ​ai cittadini​. ​La sovranità, nel Territorio di Trieste, era, è e rimarrà quindi solo ed esclusivamente prerogativa della cittadinanza.​

We the people of the Free Territory of Trieste
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10.  Conclusioni 
Se, come qui ​​dimostrato, la cittadinanza del Territorio Libero di Trieste esiste ed è vigente, automaticamente esiste un Popolo Sovrano detentore di questo potere supremo, sia nel proprio ambito statale interno che​​ nelle relazioni internazionali ​.

Tutto ciò implica ​ovviamente ​la non-sovranità di chi, questo Territorio,​ oggi lo semplicemente​ amministra.
Quest’amministrazione deve però avvenire in stretta osservanza delle Leggi, delle norme e dei Trattati Internazionali.
Se, pertanto, i cittadini sovrani non sono soddisfatti dell’amministrazione vigente, o sono vessati dalla stessa, hanno il pieno diritto – ed il dovere civile – di agire di conseguenza.​

Cittadinanza = Sovranità = Stato

Dopo decenni di diritti e vantaggi platealmente e illegalmente negati, ora non rimane che un passo da compiere, per i cittadini del Territorio Libero di Trieste: farsi valere sul campo e presso le sedi appropriate.

Partecipare di persona è un’azione semplice ma che conta molto, e la partecipazione popolare ha un valore determinante anche nel diritto internazionale.

​Note:


[1] Il Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, è un trattato accordo e non un trattato contratto; Il trattato accordo o trattato normativo, è fonte di diritto oggettivo, differente dal trattato – contratto che è idoneo a creare solo diritti e doveri soggettivi, rapporti fra i contraenti, ma non norme giuridiche.
Infatti il trattato – contratto autorizza l’altra parte a ritenersi sciolta dagli obblighi assunti, mentre la violazione del trattato – accordo non produce tale conseguenza e tutti i contraenti rimangono legati alla convenzione.
A corroborare la tesi, della quale affermiamo l’esistenza della cittadinanza e conseguentemente del Territorio stesso, ci viene in aiuto la letteratura forense italiana, nella quale il c.d. Trattato di Pace 10 febbraio 1947 di Parigi, è stato reso esecutivo con legge dello Stato Italiano in data 25 novembre 1952 n.3054 articolo unico, inserito nella G.U. n.10 il 14 gennaio 1953, in vigore dal 29 gennaio 1953, ad oggi vigente nell’Ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana, ed “[…] E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.[…]”
​v. Santi Romano, Corso di Diritto internazionale, Padova.​
Decreto 1430/1947, Ratifica 3054/1952

[2​]​ Articolo 21.2 al Trattato di Pace con l’Italia di Parigi del 1947, in vigore dal 15 settembre 1947 e mai sovrascritto: “La sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, così come esso è sopra definito, cesserà con l’entrata in vigore del presente Trattato.”
Il Trattato a cui si fa riferimento è entrato in vigore il 15 settembre 1947.
Testo della parte principale del Trattato di Pace

[3] Sul Memorandum di Londra del 1954, che ha trasferito ad Italia e Jugoslavia la sola amministrazione del Territorio Libero, senza alcun cambio di sovranità, consultare: The American Journal of International Law (Vol. 49, No. 2 April 1955, p. 240) – L’accordo di Trieste ed i diritti umani, di Egon Schwelb: “L’accordo non fornisce espressamente l’acquisizione di sovranità da parte di Italia e Jugoslavia sulle due zone né contiene disposizioni che causerebbero un cambio nello status di cittadinanza della popolazione” Fonte diretta

[4] Allegato VI al Trattato di Pace, Art. 5: “Diritti Civili e Politici – Nessuna delle persone che abbiano acquistato la cittadinanza del Territorio Libero sarà privata dei suoi diritti civili e politici se non in base ad una decisione giudiziaria o per infrazione alle leggi penali del Territorio Libero.”
Testo completo con tutti gli allegati
Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo (Genéve, 1948), Articolo 15.2: “Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.” Testo completo della Dichiarazione

[5] La Inoltre a corroborare la non validità del c.d. Memorandum di Londra, è nuovamente utile consultare​ la letteratura legislativa dei singoli stati, nella quale troviamo scritto all’art.80 della Costituzione Italiana: “[…] Le camere autorizzano con legge di ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni di territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge. […]”

[6] Sul clima presente a Trieste fino a poco fa, vedesi: a) http://www.strano.net/stragi/tstragi/salvini/salvin17.htm – b) “Noi gladiatori con i commando stranieri” – c) http://ricerca.gelocal.it/ilpiccolo/archivio/ilpiccolo/2010/01/14/NZ_20_CENT.html – d) http://www.stay-behind.it/New/Segnal_ZENO%2026%20nov%202005.htm

[7] “Citizenship implies sovereignty, whereas nationality does not.” Olivier Danjoux, L’etat c’est pas moi – Refraiming Citizenship(s) in the Baltic Republics, p.23.

[8] “sovereignty, in political theory, the ultimate overseer, or authority, in the decision-making process of the state and in the maintenance of order”. Encyclopædia Britannica, Fonte diretta

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